Se affitti una casa per vacanze devi avere una piscina recintata?
- Se sei sul mercato degli affitti vacanze senza partita IVA (appartamenti ammobiliati ad uso turistico, B&B, ect.) non hai l’obbligo di avere una piscina recintata.
- Se invece hai un’attività con partita IVA, il tuo lavoro viene considerato non occasionale e per tanto hai l’obbligo di avere una piscina recintata.
Entriamo nel dettaglio…
In base al tipo di classificazione, le piscine si distinguono in 3 categorie:
Categoria A – Sono piscine pubbliche o private destinate ad utenza pubblica, come le piscine comunali
e quelle ad uso comune, ossia ad utilizzo principale dei soli soci come in:
attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, locali di pubblico spettacolo
attività ricettive (agriturismi, alberghi, camping, stabilimenti balneari), non compresi nella Categoria B
collegi scuole case di riposo
palestre beauty farm centri benessere
circoli e associazioni
impianti per i gioghi acquatici
Categoria B – Sono le piscine che, destinate esclusivamente all’uso degli alloggiati, fanno parte di:
strutture extra-alberghiere
aziende agrituristiche fino ad un massimo di 30 posti letto
strutture alberghiere fino a 70 posti letto
condomini fino a nove unità abitative
Categoria C – Piscine ad usi speciali collocate all’interno di strutture di cura, di riabilitazione, termali.
Al paragrafo 3) Campo di applicazione, nella sezione 3.2 vengono specificati i casi in cui la piscina è esentata dagli obblighi della normativa.
Qui ti riporto uno stralcio della normativa regionale.
3.2 – Sono escluse dall’applicazione della presente disposizione
- le piscine costituenti pertinenza delle singole abitazioni (case di privati) e dei condomini fino a nove unità abitative che comunque dovranno garantire i parametri sulla qualità dell’acqua previsti dall’accordo del 16.01.2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 03.03.2003.
- le piscine, destinate esclusivamente all’uso degli alloggiati, di aziende che svolgono esclusivamente attività ricettiva rurale o agri-turistica o assimilabile che concedono alloggio attraverso la locazione di appartamenti, con servizi autonomi (self catering), fino ad un massimo di nove unità che comunque dovranno garantire i parametri sulla qualità dell’acqua previsti dall’Accordo della Conferenza Stato – Regioni del 16.01.2003 pubblicato sulla G.U. n. 51 del 03.03.2003.
Ricapitolando
- Le case affittate ad uso turistico in maniera non organizzata (senza partita IVA)
- così come i condomini fino a nove appartamenti
- e gli agriturismi che non offrono servizio di ristorazione (nonostante in questo ultimo caso siamo in presenza di partita IVA),
non sono obbligati ad avere una piscina recintata,
- ma nemmeno ad avere i bagni dedicati all’area piscina,
- né ad avere dispositivi lavapiedi con erogazione di soluzione disinfettante.
Ricordati però che nel caso dei condomini e degli agriturismi sussiste l’obbligo del controllo dei parametri dell’acqua.
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